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Pubblicato: Giovedì, 15 Settembre 2022

DPCM: Pubblicato il regolamento attuativo del PIAO

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre u.s., il decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132 recante il regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO), nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Il provvedimento entra ufficialmente in vigore il 22 settembre. Il PIAO è operativo dal 1° luglio 2022 ed è stato introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, il cosiddetto “Decreto Reclutamento”.

Il PIAO è il documento unico di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre (tra questi, i piani della performance, del lavoro agile - POLA e dell’anticorruzione).

L’obiettivo è la semplificazione dell’attività amministrativa e una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici.

Caro materiali: come accedere al Fondo adeguamento prezzi

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022 n. 196 è stato pubblicato il decreto 27 luglio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riguardante la modalità di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del DL n. 73 del 2021, e successive modifiche, con riferimento ai SAL dei lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.

Il decreto è stato emanato per disciplinare le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi per le finalità di cui all’art. 26, comma 4, lettera b) del DL 50 del 2022, ossia opere non finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNC, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse.

Nello specifico, il fondo è stato ripartito prevedendo 260.000.000,00 per la categoria piccola impresa, euro 255.000.000,00 per la categoria media impresa e ad euro 255.000.000,00 per la categoria grande impresa.

L'accesso al Fondo per opere non finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNC in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, è consentito ai soggetti individuati dalla normativa per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, solo in caso di insufficienza, ai fini della copertura dei maggiori importi derivanti dall'applicazione del comma 1 del citato art. 26, delle seguenti risorse:

  • risorse appositamente accantonate per imprevisti nel Quadro economico dell'intervento, nei limiti del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
  • eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
  • somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
  • somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del DL n. 50 del 2022.

Nell'ambito della ripartizione del Fondo, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni fornite assegna le risorse, con riguardo alle richieste di accesso al Fondo ammissibili, in ragione dell'importo complessivo degli stati di avanzamento lavori cui si riferiscono le suddette richieste, ripartiti per piccola, media e grande impresa.

Decreto MIMS sulle modalità di utilizzo del fondo “adeguamento prezzi”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il Decreto 5 aprile 2022 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione”.

Più nel dettaglio, il MIMS al fine di accelerare i pagamenti delle compensazioni previste per il secondo semestre 2021 ha previsto che, entro 45 giorni (non più 60) dalla data di pubblicazione nella GU del decreto di rilevazione della variazione dei prezzi per il II semestre 2021 (sottoscritto e di imminente pubblicazione),  le stazioni appaltanti devono inviare la richiesta di accesso al Fondo utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal MIMS e compilando, per ciascuna richiesta, l’apposito modulo disponibile sulla stessa piattaforma.

Gli uffici del Ministero potranno poi procedere all’erogazione dell’anticipo del 50% (previsto dal dl 21/2022) e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire i fondi alle imprese.

Circolare MIMS: caro prezzi e pagamenti

Con Circolare del 5 aprile 2022 il MIMS ha reso chiarimenti interpretativi sull’articolo 1–septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull’articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

La circolare invita le principali Stazioni Appaltanti pubbliche a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021.

In particolare, le stazioni appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo creato con il D.L. n. 121/2021, che interviene soltanto qualora le stazioni appaltanti non dispongano di risorse sufficienti.

Inoltre, il Ministero rende noto che con decreto ministeriale del 5 aprile 2022 (in corso di registrazione al momento di emanazione della circolare), è stata aggiornata, relativamente al secondo semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021, prevedendosi, in particolare: la diminuzione, da sessanta a quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, per il termine entro il quale le Stazioni Appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo, nonché l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle Stazioni Appaltanti.

Circolare MIMS: controllo e rendicontazione attuazione PNRR

Con Circolare 11 agosto 2022, n. 30 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure di attuazione del PNRR (Recovery Plan).

La circolare MEF descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR.

La Circolare reca in allegato le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” che illustrano più nel dettaglio tutti i citati flussi procedurali.

Oltre alle Linee guida sono inoltre allegati alla Circolare il Report avanzamento investimenti milestone e quello di avanzamento investimenti target, la check list e un modulo di dichiarazione di Gestione dell’Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR.

Parere MIMS: Progettista “indicato” e giovane professionista

Con Parere in data 27 giugno 2022, n. 1388, il MIMS ha affrontato il tema della sussistenza dell’obbligo di presenza di un giovane professionista nel RTI “indicato” in una gara di affidamento di un appalto integrato.

Si legge nel parere che l’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e l’individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, prevede che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Tanto premesso, si ritiene che nel caso in cui i progettisti decidano di costituire un RTP sussista l’obbligo di prevedere la presenza di un giovane professionista ai sensi dell’indicato art. 4 del DM 263/2016.

Parere MIMS: sentenza CGUE requisiti capogruppo ATI

Il MIMS ha espresso il proprio parere su alcuni profili correlati alla sentenza della CGUE del 28 aprile 2022 (C-642/2020) secondo la quale “L’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.

Rileva il MIMS che la Corte di Giustizia non ha definito l’ampiezza e non ha circoscritto alle sole procedure di aggiudicazione di importo superiore alle soglie comunitarie la portata applicativa del principio espresso nella richiamata sentenza.

Ciò posto, con riguardo agli effetti della statuizione della Corte di Giustizia per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, si rileva che la giurisprudenza europea e nazionale ha ritenuto che nei casi in cui la normativa nazionale si sia “conformata alle regole europee anche per disciplinare gli appalti sotto-soglia, senza distinguere specificamente questi ultimi, …. sussiste un interesse certo sovranazionale all’interpretazione della normativa applicabile conforme alle regole ed ai principi posti dalle direttive. … vanno allora ritenuti applicabili, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, le norme fondamentali e i principi del Trattato FUE, pur trattandosi di procedura di aggiudicazione di valore inferiore alla soglia comunitaria, rilevando in particolare i principi di parità di trattamento, di funzionalità e di trasparenza” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 689del 1 febbraio 2022 e anche CGUE, sez. IX, 14 febbraio 2019 in causa C-710/17).

Pertanto, il MIMS ritiene che quanto statuito nella pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione), 28 aprile 2022, causa C 642/20, trovi applicazione anche per le procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il principio affermato trova applicazione anche con riguardo alla disciplina contenuta nel primo e nel terzo periodo dell’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010 in base al quale ”i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”.

Ciò in conseguenza della portata generale del principio contenuto nella statuizione della Corte di Giustizia e dell’obbligo di disapplicazione la norma interna contrastante con il diritto euro – unitario.

A ciò – sempre secondo il MIMS – va aggiunto che resta sempre nella disponibilità della stazione appaltante, quale esercizio della discrezionalità riservata alle amministrazioni aggiudicatrici, prevedere nella lex specialis che taluni compiti essenziali siano svolti da uno specifico partecipante al raggruppamento temporaneo di imprese, secondo un approccio di tipo qualitativo e non meramente quantitativo.