ANAC: emanate le nuove Linee Guida per il monitoraggio PPP
Nel valutare l’opportunità di ricorrere ad un contratto di Partenariato Pubblico-Privato, la stazione appaltante deve considerare attentamente i rischi specifici dell’affidamento. Tali rischi sono classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.), rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare).
Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni).
Sono queste alcune delle novità dell'aggiornamento delle Linee Guida sul monitoraggio del Partenariato Pubblico-Privato, approvate dal Consiglio di Anac il 7 settembre. Il documento, in attesa dell’adozione definitiva, dovrà ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato.
Nelle linee guida si ricorda, tra l’altro, che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato.
Al contratto di Partenariato è allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”.
Novità anche nel monitoraggio sui rischi. La stazione appaltante presidia sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della Banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per tale finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara, indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato. In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac, stanno rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato.
ANAC: Linee Guida n. 17 in materia di affidamenti di servizi sociali
In Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2022 sono state pubblicate le Linee Guida n. 17 in materia di affidamenti di servizi sociali assunte dall’ANAC il 27 luglio u.s..
Le Linee guida sono elaborate in applicazione dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con la finalità di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti.
Le indicazioni ivi contenute, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 805 del 3/5/2022 reso sul testo delle Linee guida, non sono vincolanti, ma rappresentano suggerimenti volti a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo sviluppo delle migliori pratiche.
Il documento, molto richiesto ed atteso dal mercato, interviene a seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 76/2020 che innova le disposizioni del codice dei contratti pubblici sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi (Codice del Terzo Settore e codice dei contratti pubblici) che finora era mancato. L’effetto che ne consegue è una riduzione dell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e ai soli casi in cui le stazioni appaltanti non ritengano di organizzare detti servizi ricorrendo a forme di co-programmazione e/o co-progettazione, alla stipula di convenzioni con le Organizzazioni di volontariato o le Associazioni di promozione sociale o a forme di autorizzazione o accreditamento previste dalla legislazione regionale in materia.
Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall’articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS).
La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di prevedere la compartecipazione dell’amministrazione allo svolgimento dello stesso. Il presente documento si concentra sulle procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
La legge delega 21/6/2022 n. 78 in materia di contratti pubblici all’articolo 1, comma 2, lettera v) prevede la «revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizio ad alta intensità di manodopera, per i quali i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Le Linee guida saranno quindi eventualmente aggiornate al quadro normativo di riferimento all’esito dell’adozione del nuovo codice dei contratti pubblici e dei relativi decreti attuativi.
ANAC: aggiornato il bando tipo
L’ANAC, con delibera n. 154 del 16 marzo 2022, ha aggiornato il bando di gara tipo per i contratti pubblici sopra soglia comunitaria recependo le diposizioni in tema di pari opportunità di genere e generazionali, inclusione lavorativa delle persone con disabilità e revisione prezzi.
Giova rimarcare che il Bando di gara tipo riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed è stato adottato dall’Autorità in attuazione del D.lgs. n. 50/2016 con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento che garantisca efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.
Più nel dettaglio, per quanto concerne gli investimenti pubblici finanziati dal Pnrr e dal Pnc (Piano nazionale degli investimenti complementari), è stata inserita all’interno del bando tipo la causa di esclusione dalla gara correlata al mancato rispetto, al momento della presentazione dell’offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.
L’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve assumersi altresì l’obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al trenta per cento di quelle necessarie per l’esecuzione del contratto.
Le stazioni appaltanti possono derogare a tale obbligo o prevederne una quota inferiore dandone adeguata motivazione. Qualora la deroga riguardasse la sola occupazione femminile, motivata da un tasso di femminilizzazione nel settore di riferimento inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.
Inoltre, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara la clausola sui prezzi: nel Bando tipo sono state infatti recepite le novità del decreto “Sostegni-ter” che ha introdotto l’obbligo, fino al 31 dicembre 2023, di inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice, finora soltanto facoltative, con l’obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alla pandemia e alla guerra in Ucraina.
ANAC: revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture
La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture, in assenza di specifiche previsioni derogatorie al d.lgs. 50/2016 (come per gli appalti di lavori), appare consentita entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, dunque disposta nei casi previsti dalla norma (nonché nelle eventuali previsioni relative allo jus variandi contenute nella lex specialis in coerenza con l’art. 106), da ritenere tassativi in quanto derogatori all’evidenza pubblica.
Peraltro, l’inapplicabilità della norma de qua agli appalti pubblici è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa alla luce del principio di specialità della disciplina dettata in materia dal Codice dei contratti pubblici (Cons. Stato n. 3768/2018 en.1980/2019). Ancorché tale orientamento si riferisca al d.lgs. 163/2006, il predetto principio di specialità sembrerebbe confermato dalla disposizione dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, anche alla luce dell’obbligo oggi imposto dall’art. 29 della l. 25/2022, di inserire nei bandi di gara specifiche previsioni in materia di revisione dei prezzi. La stessa giurisprudenza amministrativa, inoltre, sembra ricondurre le eventuali istanze di revisione dei prezzi, avanzate dall’appaltatore a seguito di asseriti aumenti dei costi del servizio, nella previsione della lettera a) dell’art. 106, comma 1, del Codice (in tal senso TAR Lombardia n. 238/2022).
E’ quanto affermato dall’ANAC con il parere n, 20/2022.
ANAC: illegittimo imporre la partecipazione a tutti i lotti
L’obbligo imposto alle ditte concorrenti a partecipare a tutti i lotti della gara è contrario a quanto stabilisce la legge e, in particolare, il Codice degli Appalti. E’, altresì, in contrasto al principio autentico che sta alla base della suddivisione in lotti: consentire una più ampia partecipazione all’appalto anche di imprese medio-piccole.
E’ quanto affermato dall’ANAC con il parere di precontenzioso n. 350 del 20 luglio 2022, a mezzo del quale ha, in sostanza, censurato il bando di gara così concepito dall’Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Gigant, che ipotizzava un bando unico per due progetti distinti.
ANAC: vietato aumentare il costo della manodopera
A fronte della richiesta della stazione appaltante di giustificare le singole voci di spesa, l’aumento dei costi della manodopera da parte dell’operatore economico rappresenta una inammissibile manipolazione dei contenuti dell’offerta economica, in violazione del principio di par condicio.
Questo a meno che l’aumento non sia supportato da una valida motivazione giuridica o da motivazione ragionevole.
E’ la posizione espressa dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 349 del 20 luglio 2022.
ANAC: no ai rinnovi dei contratti!
Con raccomandazione in data 4 agosto 2022, ANAC ha rimarcato l’obbligo delle stazioni appaltanti di adottare adeguate misure specifiche per prevenire il ricorso al rinnovo del contratto in assenza dei presupposti di cui alla disciplina comunitaria, svolgendo un adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti, un controllo periodico e un monitoraggio delle scadenze contrattuali oltra a una adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro, anche già in essere, per l’acquisizione di servizi e forniture standardizzabili, nonché una appropriata progettazione delle gare includendovi, anche in via precauzionale, l’opzione del rinnovo.