ANAC: servizi di ingegneria e certificato di esecuzione
Il contratto di appalto di servizi di ingegneria e architettura, che contempli a carico dell’appaltatore l’espletamento di una pluralità di prestazioni tecniche scindibili e, dunque, autonome, presenta una struttura che consente di valutare e certificare la corretta esecuzione dei singoli servizi a prescindere dal completamento dell’ultima delle prestazioni dedotte nel contratto. Non v’è ragione, infatti, per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza pubblica il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso - nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti - ben potendo il RUP attestare la corretta esecuzione delle singole ed autonome prestazioni contrattuali (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ecc). (Parere di Precontenzioso n. 23 del 19 gennaio 2022).
ANAC: il compenso del progettista si calcola anche sul livello di progettazione omesso
In caso di omissione del livello di progettazione definitivo, ai fini del calcolo del compenso del progettista, e dunque della base d’asta, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se riconducibili al livello di progettazione omesso. (Parere di Precontenzioso n. 31 del 26 gennaio 2022).
ANAC: il soccorso istruttorio va comunicato anche alla mandante
In base ai principi di trasparenza e correttezza amministrativa e ai fini della tutela del favor partecipationis la comunicazione dell’attivazione del soccorso istruttorio che riguardi la società mandante deve essere inoltrata anche alla mandataria del RTI costituendo in ragione della sua potenzialità lesiva per l’intero raggruppamento, in quanto la mancata o tardiva produzione o regolarizzazione della documentazione richiesta incide immediatamente sulla stessa mandataria, essendo prevista l’applicazione della sanzione espulsiva per tutto il raggruppamento (costituito o costituendo) e non per la sola mandante inottemperante.
In assenza di una previsione della lex specialis che riconduca espressamente la richiesta introduttiva del soccorso istruttorio tra le comunicazioni effettuabili mediante la piattaforma informatica, la soluzione da preferire è quella per cui detta richiesta debba essere effettuata via PEC, perché tale è il sistema di invio di comunicazioni con valore legale e l’unico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a valenza individuale, con carattere necessariamente recettizio (Parere di Precontenzioso n. 45 del 2 febbraio 2022).