Convertito in legge il decreto semplificazioni
Con la Legge 29 luglio 2021 n. 108, pubblicata nella GURI il 30 luglio 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo, 31 luglio 2021, è stato definitivamente convertito in legge il DL 3 maggio 2021 n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni "bis").
Non sono molte le novità introdotte dalla legge di conversione delle quali di seguito sui riporta una sintesi:
- confermate fino al 30 giugno 2023 le nuove soglie per gli affidamenti diretti di lavori (150.000 euro) e di servizi e forniture (139.000 euro). La norma di riferimento rimane l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, alla quale tuttavia la legge di conversione ha apportato una modifica, stabilendo che gli affidamenti diretti, oltre che nel rispetto del principi fissati dal Codice, dovranno anche garantire "l’esigenza chesiano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione".
- restano ferme anche le fasi di attuazione della riforma del subappalto: fino al 31 ottobre 2021 è rimasta in vigore la deroga (ai commi 2 e 5 dell'art. 105 del Codice) che eleva il limite alla subappaltabilità delle prestazioni al 50%; dal 1° novembre 2021 è scattata la nuova disciplina maggiormente in linea con le indicazioni provenienti dall’Europa. Da segnalare una modifica apportata al secondo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice, il quale prevede ora che l'affidataria debba trasmettere le dichiarazioni rilasciate dal subappaltatore relative al possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e dei requisiti di ordine speciale di cui agli articoli 83 e 84;
- per ciò che riguarda le disposizioni che regolano gli acquisti rientranti in tutto o in parte nei finanziamenti stabiliti dal PNRR, da rilevare l'introduzione di un nuovo articolo, il 47-ter, il quale, a tutela della massima concorrenza nei contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, consente alle stazioni appaltanti di prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta.
Pubblicato il DM “caro materiali”
E’ stato pubblicato il D.M. 30 settembre 2021 che, in attuazione dell’articolo 1-septies, comma 8, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, fissa le modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione ritenuti più significativi dovranno invece essere rilevate con il decreto di cui all’art. 1-septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021, ad oggi non ancora pubblicato.
Pubblicato il decreto attuativo del PNRR
Con Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, sono state emanate le “disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Tra le previsioni di interesse per il comparto degli appalti, si segnala che, in deroga all'articolo 27 del D.Lgs. n. 50 del 2016, “la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali”.
Il decreto modifica anche alcune previsione del Codice antimafia, tra le quali l’articolo 92, comma 2bi che viene sostituito dal seguente “Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento, ne da' tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione e' assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. 2-ter.
Al successivo comma 2-ter è stabilito che “Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:
- a) dispone l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque giorni, all'interessato secondo le modalità stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla comunicazione all'interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva ai sensi della presente lettera, verifica altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 2-quater. Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-bis e la conclusione della procedura in contraddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rappresentanza legale della societa' nonche' della titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell'assetto sociale, organizzativo, gestionale e patrimoniale delle societa' e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.»;
L'articolo 93, comma 7, è integralmente sostituito dal seguente “Il prefetto competente all'adozione dell'informazione, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerita' del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose”.