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Pubblicato: Sabato, 06 Marzo 2021

ANAC: Corrispettivi a base di gara per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Con comunicato del Presidente, in data 3 febbraio, l’ANAC ha segnalato l’esistenza di comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Preso atto di ciò, l’Autorità ha ribadito “alcune indicazioni inerenti alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per le suddette procedure di affidamento, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara”.

Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 “solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante”. Conclude il comunicato, precisando che “Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga”.

Agenzia delle Entrata: imposta di bollo su procedure negoziate, manifestazioni di interesse e contratto

La "domanda di partecipazione" ad una procedura negoziata non rientra tra i documenti previsti dall'art. 3 della Tariffa di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e, pertanto, non è assoggettata all’imposta di bollo.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 5 gennaio 2021, n. 7, evidenziando che l'adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta.

Con riferimento all'indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara ed è finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una (meramente potenziale) procedura negoziata, il documento denominato “manifestazione di interesse”, che le imprese devono trasmettere, non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non è da assoggettare ad imposta di bollo.

Anche le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo sugli allegati ai contratti, l’Agenzia delle Entrate fa presente che ai sensi dell’art. 32, comma 14- bis del Codice dei contratti "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

In ragione di ciò, i capitolati disciplinanti particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui all’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio. Con riferimento invece agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, l’Agenzia conferma i chiarimenti resi con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che “gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare”.

ANAC: nulla la clausola che esclude in caso di mancata separazione offerta tecnica ed economica

E’ nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione la clausola della lex specialis che commina l’esclusione in caso di mancata separazione dagli elementi qualitativi dell’offerta di elementi quantitativi che non consentono di ricostruire, anche solo parzialmente, l’entità dell’offerta economica o comunque la sua consistenza e convenienza (Deliberazione ANAC 7 gennaio 2021 n. 8).

ANAC: in dubbio pro… concorrente

Per le procedure di gara condotte mediante piattaforme informatiche, la più recente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2020, n.7352) in merito a ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici ha chiarito che, nei casi di trasmissione della documentazione mediante piattaforma informatica, qualora sussista l’impossibilità di stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, si siano verificati vizi del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che gestisce la gara, sul quale grava la verifica mediante i file log, ossia i report tecnici ricostruenti le interazioni tra utente e sistema informatico, al fine di verificare l’eventualità del verificarsi di malfunzionamenti del sistema.

Lo rimarca l’ANAC Deliberazione 7 gennaio 2021 n. 11, rilevando che tale orientamento si fonda sul presupposto che «il rischio inerente alle modalità di trasmissione non può far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l’utilizzo ai partecipanti; e se rimane impossibile stabilire che vi sia stato un errore da parte del trasmittente, o piuttosto la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara» (cfr. TAR Bari, 3 aprile 2020 n. 461;Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481). Stante, dunque la natura meramente strumentale dei sistemi informatici rispetto all’attività amministrativa, è sull’amministrazione che grava l’onere di accollarsi il rischio di eventuali malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui si avvale e per l’effetto, in ipotesi dubbie, ad essa spetti l’onere probatorio, anche a tutela dei principi di par condicio e di favor partecipationis nelle procedure di gara (cfr. anche Consiglio di Stato, sentenza n. 86 del 7 gennaio 2020).

ANAC: sopralluogo obbligatorio e termine per i chiarimenti

In caso di sopralluogo obbligatorio, le informazioni acquisite in tale sede, in quanto necessarie ai fini della formulazione di una offerta consapevole, sono da considerarsi alla stregua di informazioni complementari della lex specialis, sulle quali ciascun candidato deve essere posto nella condizione di formulare quesiti e richiedere informazioni supplementari entro il termine ultimo indicato dal bando. Non è pertanto conforme alla normativa di settore la calendarizzazione di sopralluoghi obbligatori in date successive alla scadenza del termine per la presentazione di chiarimenti stabilito dal bando che non sia accompagnata dalla contestuale fissazione di un nuovo congruo termine per la richiesta di chiarimenti (Deliberazione ANAC 13 gennaio 2021 n. 22).

ANAC: Rete di imprese e subappalto

Il contratto di rete è un modello giuridico tipico disciplinato normativamente nel nostro ordinamento per la prima volta nel 2009, con l’art. 3 comma 4-ter e ss. del Decreto Legge n. 5/2009, convertito con Legge n. 33/2009 e s.m.i., definito come l’accordo con cui due o più imprenditori, per accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa, si obbligano sulla base di un programma comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati (attinenti all’esercizio delle proprie imprese) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni (di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) o ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, anche non creando un organo con poteri di gestione e rappresentanza ne’ un fondo patrimoniale comune e mantenendo la propria individualità

Per la partecipazione alle gare, gli operatori economici che collaborano alla rete, sia che possiedano un organo comune sia che non lo possiedano, devono tutti sottoscrivere l’offerta e quindi manifestare la propria volontà alla stazione appaltante di partecipare; inoltre, è necessario che, a monte, il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa l’identità delle imprese retiste (vd. Determinazione Avcp n. 3 del 2013);

Secondo l’ANAC, laddove un operatore economico abbia dichiarato di partecipare alla gara in forma individuale, senza peraltro indicare la volontà di subappaltare il servizio o sue parti a terzi, non è invocabile a posteriori l’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice (che consente la partecipazione ad aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete), ma la società aggiudicataria è tenuta ad eseguire l’appalto personalmente.

E’ quanto affermato dall’ANAC con la Deliberazione 20 gennaio 2021 n. 29.