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Pubblicato: Sabato, 17 Ottobre 2020

ANAC: fatturato minimo nel settore di attività

In caso di richiesta di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l’oggetto dell’appalto e non deve coincidere con esso (Delibera n. 746 del 30 settembre 2020).

ANAC: se partecipano il Consorzio stabile e le consorziate non esecutrice…

Nel caso di simultanea partecipazione alla gara di un Consorzio stabile e di imprese consorziate non indicate per l’esecuzione, la verosimile presenza di un indice di collegamento tra le imprese impone alla stazione appaltante di approfondire il quadro complessivo dei collegamenti tra Consorzio e consorziate prima di escludere la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale (Delibera n. 728 del 9 settembre 2020.

ANAC: le offerte sono interpretabili, ma non modificabili

Costituisce principio generale consolidato quello della immodificabilità dell'offerta, posto a tutela della imparzialità e della trasparenza dell'agire della stazione appaltante, nonché del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici, per cui «le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente».

E’ la posizione espressa dall’Autorità con Delibera n. 726 del 9 settembre 2020, nell’ambito della quale è stato anche affermato che la valutazione discrezionale di non convenienza o non idoneità delle offerte presentate deve essere assistita da una puntuale motivazione all’interno di un provvedimento di mancata aggiudicazione e che siano motivate l’urgenza e la convenienza economica di procedere, comunque, ad un affidamento diretto, nell’attesa di esperire una nuova gara.

ANAC: se i requisiti sono sproporzionati…

La discrezionalità della stazione appaltante nella richiesta di requisiti di capacità economica e finanziaria ulteriori e più severi rispetto a quelli normativamente previsti deve essere esercitata in modo tale da non restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi e si deve tradurre nella previsione di requisiti proporzionati, pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito. In una procedura di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nel quale non sono richiesti investimenti e che non presenta un particolare rischio di impresa, la richiesta del possesso di un capitale sociale pari almeno ad un milione di euro (priva peraltro di giustificazione da parte della stazione appaltante) rappresenta una condizione di accesso alla gara non proporzionata all’interesse pubblico da soddisfare ed estremamente restrittiva della concorrenza in un settore particolarmente delicato e caratterizzato da un sovradimensionamento dei requisiti di partecipazione, che determinano una scarsa competizione tra operatori (Delibera n. 724 del 9 settembre 2020).

ANAC: l’omissione di informazioni non determina l’automatica esclusione del concorrente

L’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione non comporta alcun automatismo espulsivo. L’esclusione può essere disposta solo quando il comportamento illecito incida in concreto sull’integrità o sull’affidabilità dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare. L’Amministrazione è tenuta a motivare il provvedimento con specifico riferimento alle ragioni che l’hanno condotta alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico e alla gravità della fattispecie (Delibera n. 732 del 9 settembre 2020.

ANAC: illeciti anticoncorrenziali e tentativo di influenzare il processo decisionale della SA

Nell’ambito degli illeciti anticoncorrenziali, valutabili dalla stazione appaltante ai fini dell’affidabilità professionale di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, rientrano variegate tipologie di condotte che alterano la situazione di mercato caratterizzata dalla libera competizione tra più operatori, sia quelle cd. di tipo escludente che quelle di sfruttamento, tra cui gli abusi di posizione dominante vietati dall’art. 102 del TFUE, qualora siano suscettibili di influire in modo distorsivo sul mercato. In presenza di un provvedimento esecutivo dell’AGCM di condanna di un concorrente per avere posto in essere un abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di trasporto pubblico extraurbano di passeggeri su gomma di una Provincia, consistente nel ritardo e rifiuto di fornire all’Amministrazione le informazioni necessarie ai fini della realizzazione della procedura competitiva per il nuovo affidamento dei servizi, compete in via esclusiva alla stazione appaltante valutare (previo contraddittorio con l’interessato) se la condotta sanzionata incida negativamente sull’integrità ed affidabilità dell’operatore, secondo le coordinate tracciate nelle Linee guida ANAC n. 6, e dunque se essa sia o meno ostativa alla sua ammissione in gara.

Anche in assenza di un provvedimento dell’AGCM di accertamento di un’intesa restrittiva della concorrenza di cui all’art. 101 TFUE, la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità e previa instaurazione di un procedimento in contraddittorio con gli operatori concorrenti coinvolti nell’intesa, può valutare gli accordi riservati stipulati tra due concorrenti quali “mezzi di prova adeguati” da cui trarre elementi concreti a sostegno della eventuale inaffidabilità professionale dei due operatori, fornendone adeguata motivazione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.

La fattispecie del tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di cui alla lett. c-bis) del comma 5 dell’art. 80 del Codice, presuppone che un concorrente abbia tentato con atti inequivoci di incidere sulle decisioni della stazione appaltante relative alla procedura di gara (ammissione o esclusione di sé o di altri operatori, attribuzione dei punteggi). Si deve trattare di una influenza “indebita” da parte di un concorrente, cioè di una condotta non dovuta, che si pone in violazione del principio di leale collaborazione con la stazione appaltante e dei canoni di buona fede, avendo come finalità non quella di fornire delle informazioni doverose e anzi utili alla stazione appaltante (anche ai fini della valutazione del possesso dei requisiti in capo ad altri operatori), bensì quella di alterare e condizionare i processi decisionali dell’Amministrazione. Tale fattispecie, analogamente alle altre contemplate nella lett. c-bis) della disposizione in esame, presuppone la valutazione discrezionale della stazione appaltante in ordine alla rilevanza inquinante degli specifici comportamenti sul procedimento di gara (Delibera n. 725 9 settembre 2020).