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Pubblicato: Mercoledì, 29 Luglio 2020

Decreto “semplificazioni”: le principali novità

Il Decreto Semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020 n. 76), allo scopo di fronteggiare la crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19 e imprimere una forte spinta agli investimenti pubblici, è intervenuto in maniera pesante sul Codice degli Appalti, modificandone diverse previsioni.

Ecco la sintesi delle novità.

Procedure sottosoglia

Le procedure sono le seguenti:

Fino a 150.000,00 €:

  • affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura, nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’art. 35;

Da 150.000,00 €:

  • procedure negoziate per lavori fino alla soglia comunitaria con una differenziazione solo per il numero di operatori da invitare (5 operatori fino a 350.000,00 €, 10 operatori fino a 1.000.000,00 € e 15 fino alla soglia);
  • procedure negoziate a invito per servizi e forniture fino alla soglia comunitaria (almeno 5 operatori).

Non sono più richieste le garanzie provvisorie salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell’appalto e, comunque, con importi dimezzati.

Scelta discrezionale per i criteri di aggiudicazione e, in caso di prezzo più basso, esclusione automatica per le offerte anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Sono previsti, inoltre, termini massimi per l’aggiudicazione: 2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 4 mesi per le procedure negoziate. Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura

Si procede in deroga al comma 2 dell’art. 157 e, dunque:

  • fino a 150.000,00 € si procede con affidamento diretto ma tra i 40.000,00 € e i 100.000,00 € resta la necessità di individuare l’operatore economico tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 comma 3 del Codice degli appalti).;
  • tra 150.000,00 € e sino alla soglia comunitaria, procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 utilizzando, anche in questo caso, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Procedure sopra soglia

Sono previsti termini massimi per arrivare all’aggiudicazione, 6 mesi dalla determina di indizione, e termini ridotti per la fase di gara con i termini procedimentali applicabili nei casi di urgenza (da non motivare). Inoltre, per le procedure in corso, i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020, si dispone che il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l’operatore economico.

Le procedure sono le seguenti:

  • procedura ordinaria per servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”;
  • procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria (tra le altre), le stazioni appaltanti possono, per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare “in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale”, quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.lgs. 50/2016 oltre che in materia di subappalto.

Fase di esecuzione

Per i contratti che si trovano in fase di esecuzione sono previste ulteriori e specifiche norme:

  • nell’ambito dei lavori, viene riconosciuto un SAL entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso e a prescindere dagli accordi contrattuali;
  • viene inoltre riconosciuto, nel primo SAL utile, il rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l’adeguamento alle misure di sicurezza (importante aspetto che chiarisce anche la posizione espressa recentemente dal Ministero delle Infrastrutture in occasione di una richiesta di chiarimento sull’operatività del Protocollo delle misure di contenimento nei cantieri)1;
  • viene riconosciuto un periodo di proroga alle imprese per l’adeguamento alle misure di contenimento che vengono, dunque, ricondotte alla “causa di forza maggiore” di cui all’art. 107 del Codice dei contratti pubblici.