Decreto Fiscale: modificati gli articoli 83 e 95 del Codice dei contratti
L’articolo 49, comma 1-bis del decreto fiscale (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) ha modificato gli articoli 83 e 95 il Codice dei contratti pubblici, al fine di introdurre, tra i criteri premiali previsti per il rilascio del rating di impresa – quale strumento di valutazione dei requisiti reputazionali di affidabilità dell’impresa - la valutazione dell’impatto generato in termini di beneficio comune previsto per le società benefit.
In particolare, all’art. 83, comma 10, è stata inserita, tra i criteri premiali relativi al rating di impresa, la valutazione “dell’impatto generato” di cui all’articolo 1, comma 381 lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit.
E’ stato parimenti modificato l’art. 95, comma 13, del Codice dei contratti pubblici introducendo la valutazione “dell’impatto generato” tra i possibili criteri di valutazione premiale dell'offerta.
Giova rimarcare che le società benefit sono società che, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (art. 1, comma 376 della legge di stabilità 2016). Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società (art. 1, comma 379, legge di stabilità 2016).
Nuove soglie per il biennio 2020-2021
Sulla Gazzetta Ufficiale UE 31 ottobre 2019, sono stati pubblicati i Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830 che hanno stabilito le nuove soglie di rilevanza valide dal 1 gennaio 2020 e per il biennio 2020-2021, superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
Le nuove soglie sono le seguenti:
Settori ordinari
- euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Settori speciali
- euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
- euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Concessioni
- 5.350.000 Euro
Settori della difesa e della sicurezza
- 428.000 euro per i contratti di forniture e di servizi;
- 5.350.000 euro per i contratti di lavori.
Agenzia delle Entrate: chiarimenti su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
Con la Risoluzione 23 dicembre 2019 n. 108, l’Agenzia delle entrate ha fornito taluni chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), nel testo introdotto in sede di conversione in legge.
La norma, al comma 1, inserisce dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì, al comma 2, che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.
L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, al comma 1, introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
Il comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 1 Salvi i casi di esonero previsti dal comma 5. 3 cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
La norma, quindi, al comma 1 pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento. A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.
Stante l’obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori, … impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, L’Agenzia delle Entrate ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio 4 affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).
Prosegue la Risoluzione evidenziando che, con riferimento alla decorrenza degli obblighi introdotti con l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, è stabilito che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. In proposito, l’Agenzia ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.