Commissione europea: partecipazione alle gare di imprese di paesi terzi
Con Comunicazione della Commissione europea del 13 agosto 2019, n. 2019/C 271/02 sono state emanate le Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell’UE.
In linea con gli obiettivi della comunicazione «UE-Cina — Una prospettiva strategica», le linee guida mirano a fornire assistenza ai committenti pubblici migliorando la comprensione di alcuni aspetti pratici delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici stabilite nella relativa normativa UE per quanto riguarda la partecipazione di paesi terzi agli appalti.
Come evidenziato dalla Commissione europea, lo scopo del documento è anche quello di promuovere il principio secondo cui, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, non è solo il prezzo a essere preso in considerazione, ma anche gli elevati standard europei, in particolare negli ambiti del lavoro, dell'ambiente e della sicurezza.
Decreto fiscale: il committente versa le ritenute di appaltatori e subappaltatori
Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (c.d. Decreto Fiscale 2020), ha introdotto, all'interno del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, l’articolo 17 bis in base al quale, in deroga rispetto alla normale procedura di versamento delle imposte, tutti i sostituti d'imposta indicati dall'articolo 23 del DPR 600/1973 che sono residenti nel territorio italiano e che affidano dei lavori in appalto o subappalto sono obbligati al versamento delle ritenute alla fonte relative ai lavoratori impiegati dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici.
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici saranno, quindi, tenute ad effettuare i versamenti delle ritenute fiscali almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del versamento, mediante bonifico su un conto corrente comunicato dal committente alle medesime imprese.
Per consentire al committente dell'opera o del servizio di operare un controllo sui versamenti delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici, queste ultime devono fornire al committente stesso l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente con il dettaglio delle ore lavorate.
Vanno indicati anche l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente e collegata alla specifica prestazione o servizio reso con il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente, indicando separatamente quelle relative alla singola prestazione svolta nei confronti del committente. In secondo luogo, devono essere forniti tutti i dettagli e dati utili alla compilazione delle deleghe necessarie per consentire al committente il versamento delle ritenute.
Il Decreto Fiscale 2020, oltre a precisare che le imprese appaltatrici e sub-appaltatrici rimangono responsabili per gli eventuali mancati versamenti al committente delle ritenute dovute, prevede che le stesse possono operare la compensazione con gli eventuali corrispettivi ancora da percepire da parte del medesimo committente. Se invece queste compensazioni non sono possibili e le imprese appaltatrici o sub-appaltatrici non provvedono ad eseguire i versamenti delle ritenute dovuti, il committente è autorizzato a interrompere il pagamento dei corrispettivi maturati dalle imprese, dando comunicazione del mancato versamento all'Agenzia delle Entrate. Da parte loro, le aziende appaltatrici o affidatarie inadempienti vedranno preclusa ogni loro azione esecutiva volta al recupero delle somme non riscosse in qualità di corrispettivo.
E’ comunque prevista la possibilità per le imprese appaltatrici che posseggono determinati requisiti di procedere direttamente al versamento delle ritenute all'Erario senza dover necessariamente passare dal committente. Al fine di poter procedere autonomamente al versamento delle ritenute, le imprese appaltatrici devono inviare una comunicazione in tal senso al committente almeno cinque giorni prima della scadenza per il versamento all'Erario, allegando una certificazione dei requisiti posseduti.
Per poter ottenere questa certificazione le imprese devono dimostrare che sono in attività da almeno cinque anni oppure di avere eseguito nei due anni precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per più di 2 milioni di euro. Non solo, ma dette imprese non devono avere iscrizioni a ruolo né accertamenti esecutivi per tributi o contributi previdenziali affidati ad Agenti della Riscossione superiori a 50.000 euro. Tale certificazione verrà messa a disposizione delle aziende richiedenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Fiscale. A provvedervi sarà l'Agenzia delle Entrate in modalità telematica. I committenti potranno verificare l'autenticità di tale certificazione attraverso un servizio telematico messo a disposizione gratuitamente dall'AdE.
Commissione europea: pubblicati i Regolamenti con le nuove “soglie”
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019 i regolamenti europei recanti le “nuove” soglie di applicazione della normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
Si tratta in particolare del:
- Regolamento delegato (UE) 2019/1827del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato (UE) 2019/1828del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
- Regolamento delegato (UE) 2019/1829del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato (UE) 2019/1830del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.
In forza dei provvedimenti di cui sopra – che entreranno in vigore l'1 gennaio 2020 - le nuove soglie sono:
settori ordinari:
- euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
- euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
- euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
settori speciali:
- euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
- euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.