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Pubblicato: Martedì, 16 Luglio 2019

ANAC: nessun punteggio per le opere aggiuntive

Si segnala un’interessante pronuncia dell’ANAC in tema di varianti offerte in sede di gara (Deliberazione A.N.AC. 12 giugno 2019 n. 557).

Si legge nella Deliberazione che, ai sensi dell’art. 95 comma 14-sbis del D.lgs. 50/2016, è fatto divieto alle stazioni appaltanti di “attribuire punteggio  per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto  esecutivo a base d’asta”; la ratio del  divieto risulta illustrata nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18  aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate  dal Consiglio di questa Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 ed  aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, secondo cui: “La norma impedisce alla stazione appaltante di  stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo  nel senso dell’offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del  principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione  principale. Il legislatore ha imposto di non tener conto di elementi meramente quantitativi nell’ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla  qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell’offerente (sulla base  di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel  capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo”; il Consiglio di  Stato, nella sent. n. 2853 del 24 maggio 2018, puntualizza la distinzione tra  varianti e proposte migliorative e a tal proposito precisa che possono essere  considerate proposte migliorative tutte quelle precisazioni, integrazioni e  migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio  corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare  i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e invece non sono ammesse tutte quelle varianti progettuali che, traducendosi in una diversa ideazione  dell’oggetto del contratto, alternativa rispetto al disegno progettuale  originario, diano luogo ad uno stravolgimento di quest’ultimo e come tali  rientrino nel divieto di conferimento di specifico punteggio, rispetto a quanto  previsto nel progetto esecutivo a base d’asta (vd. anche Delibera ANAC 1043  del 14 novembre 2018).

ANAC: illegittima la sostituzione della mandante con DURC negativo

La sostituzione del mandante del raggruppamento che sia risultato privo, in corso di gara, del requisito di regolarità contributiva, si pone in contrasto sia con il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della  composizione dei raggruppamenti rispetto a quello risultante dall’impegno  formalizzato in sede di offerta (Deliberazione A.N.AC. 12 giugno 2019 n. 555).

ANAC: OEPV e punteggi

E’ opinione unanime in giurisprudenza che il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi dell’offerta economicamente  più vantaggiosa integra una motivazione sufficiente ed adeguata, purchè siano  stati prefissati criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati  (Cons. St., sez. III, 15 settembre 2014, n.4698; n. 4438/2017 e 5717/2015) e  che i relativi giudizi espressi dalla Commissione di gara, da intendersi afferenti  al perimetro della discrezionalità tecnica ad essa riservata, possono essere  giudicati illegittimi solo se affetti da vizi di manifesta irragionevolezza o  di macroscopica erroneità (cfr. ex multis Cons, St., sez. V, 26 marzo 2014, n.  1468).

E’ la posizione dell’ANAC (Deliberazione 12 giugno 2019 n. 489) secondo la quale, inoltre, la riferibilità individuale dell’attività valutativa non può intendersi smentita dalla uniformità dei punteggi assegnati dai commissari, posto che l’identità delle valutazioni non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), un indice univocamente significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell’offerta tecnica (Cons. Stato, sez. V, 17 dicembre 2015, n. 5717; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428; TAR Lazio, sez. I quater, n. 8243/2016).

ANAC: solo ATI orizzontali se non sono indicate prestazioni secondarie

Alla luce delle disposizioni contenute nella lex specialis di gara, in cui non viene fatta distinzione tra prestazioni principali e prestazioni secondarie, il RTP non può che essere di tipo orizzontale [cfr., sul punto, quanto chiarito da ultimo dal Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032 laddove si precisa che la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”, essendo precluso al partecipante alla gara di procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazione principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale]; (..)  da ciò discende che, a prescindere dalla ripartizione delle attività all’interno del raggruppamento, tutti i componenti assumono (a differenza del raggruppamento di tipo verticale) la responsabilità solidale nell’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che, considerato il regime di solidarietà imposto dall’art. 48, comma 5 del Codice, in caso di raggruppamento orizzontale discende che tutte le imprese (in questo caso i professionisti) componenti il raggruppamento debbano essere necessariamente dotate dei requisiti richiesti dalla lex specialis per poter svolgere le attività oggetto dell’appalto.

Lo afferma l’ANAC nella Deliberazione 12 giugno 2019 n. 561.