Il decreto “sbloccacantieri”: le novità
Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2019 è stato pubblicato il D.L. n. 32/2019, cosiddetto “Sblocca-Cantieri”, il quale, all’articolo 1, apporta modificazioni al codice dei contratti pubblici volte, in larga parte, a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Si torna al Regolamento
Il D.L. n. 32/2019 prevede la sostituzione dei provvedimenti attuativi del Codice (linee guida e decreti ministeriali) con un unico Regolamento.
Invero, il Regolamento non sostituirà tutte le linee guida e i decreti indicati nel Codice, posto che alcune diposizioni contemplanti tali provvedimenti attuativi non sono state modificate, facendo quindi salva l’adozione dei predetti atti.
Il Regolamento sarà adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto e, nelle more di detta adozione, le Linee guida e i decreti già adottati “rimangono in vigore o restano efficaci”.
Appalti sotto soglia
Diverse le novità.
Innanzitutto, per gli appalti di lavori di importo superiore a € 40 mila e inferiore a € 200 mila è possibile esperire procedure negoziate invitando solo tre operatori.
Non c’è più invece la possibilità di affidare appalti di lavori di importo fino ad € 1 milione con procedura negoziata invitando 15 operatori, atteso che per l’affidamento degli appalti di lavori di importo superiore a 200 mila euro occorre esperire una procedura aperta.
Per gli affidamenti di forniture e servizi è rimasto tutto immutato.
Per gli appalti sotto soglia di lavori, servizi e forniture, fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
E’, infine, introdotto l’obbligo di procedere con l’esclusione delle offerte anomale per gli appalti sotto soglia aggiudicati con il criterio del prezzo più basso (prima era una facoltà per le stazioni appaltanti).
Progettazione
Allo scopo di una maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti, all’articolo 23 è previsto che gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, ad esclusione degli interventi di rinnovo o di sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti, possono essere affidati sulla base del progetto definitivo.
E’ modificato anche il comma 5, dell’articolo 23, mediante l’inserimento della previsione finalizzata ad rendere più chiara e dettagliata la definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Con il nuovo comma 11-bis è ripristinata, a regime, la disposizione dell’articolo 92, comma 7-bis, del previgente codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 che contemplava, tra le spese tecniche nel quadro economico di ciascun intervento, anche «le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento».
Analogamente, con la previsione del nuovo comma 11-ter dell’articolo 23 del codice, si riconoscono ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nel caso di svolgimento di attività degli stessi a favore dell’Agenzia del demanio, le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2).
E’ infine introdotta una deroga al divieto di appalto integrato sancito dall’articolo 59, comma 1, del Codice. Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, è previsto che "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto".
Soppressione del c.d. “rito superaccelerato”
All’articolo 29, comma 1 sono stati soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo. La modifica è tesa a coordinare le disposizioni del medesimo articolo con la soppressione del cosiddetto rito super accelerato di cui ai commi 2-bis e 6-bis dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010), soppressi dal medesimo Decreto Sblocca cantieri.
Giova rammentare che si tratta delle disposizioni che prevedevano l’immediata impugnazione, entro 30 giorni, dei provvedimenti relativi all’ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, disciplinando uno specifico e accelerato procedimento in camera di consiglio.
La previsione del rito c.d. super accelerato, nell’intenzione del legislatore, era quella di definire il giudizio su ammissioni ed esclusioni prima che si giungesse al provvedimento di aggiudicazione, per definire tempestivamente la platea dei soggetti ammessi alla gara, in un momento antecedente all’esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione.
Motivi di esclusione
All’articolo 80, vengono apportate modificazioni ai commi 1, 2, 3, 4, 5 ed è sostituito il comma 10. Le modifiche riguardano i motivi di esclusione.
Si segnala, in particolare, la modifica apportata al comma 4, laddove è previsto che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche se “non definitivamente accertati” (in caso di accertamento “definitivo” l’esclusione è obbligatoria). L’esclusione, in ogni caso, non opera quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Criterio di aggiudicazione
All’articolo 95, comma 10-bis, è stato soppresso il riferimento che stabiliva un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.
Subappalto
All’articolo 105, vengono apportate modificazioni ai commi 2, 4 e 13 ed è abrogato il comma 6. Le modifiche apportate al comma 2 sono relative al subappalto nell’ambito dei contratti di appalto e stabilisce che il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Le modifiche al commi 4 e l’abrogazione del comma 6 sono tese a risolvere parte della procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della lettera di costituzione in mora n. 2018/2273, eliminando l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori (non previsto a livello europeo), atteso che, in ogni caso, le verifiche sul possesso dei requisiti dei subappaltatori sono effettuate in occasione della richiesta di autorizzazione alla stazione appaltante da parte dell’appaltatore.
Pubblicata in GU la Legge europea 2018
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, la legge n. 37/2019, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018“.
La norma, entrata in vigore il 26 maggio, contiene disposizioni finalizzate ad eliminare i contrasti in atto tra le norme italiane ed il diritto dell’UE ed ha lo scopo di porre fine alle procedure di infrazione avviate da Bruxelles contro l’Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di pagamento ed appalti.
La novità è rappresentata dalla sostituzione dell’art. 113-bis del Codice appalti in merito al pagamento dei corrispettivi di appalto.
La nuova formulazione dell’articolo prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
I certificati di pagamento vanno emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.