Varato il disegno della legge delega per il riordino della normativa sugli appalti
Il 28 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante la delega per la riforma della materia degli appalti.
L’articolo 1 di detto disegno di legge, nel disporre che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia dei contratti pubblici, fissa i principi e criteri direttivi ai quali il medesimo Governo dovrà attenersi.
Nell’ambito di siffatti criteri, di sicuro interesse è quello rubricato alla lettera c) volto a “restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione”.
Tale indicazione sembra preludere ad una riforma dell’architrave del Codice degli appalti che ha, più volte, formato oggetto di aspre critiche per l’eccessiva lunghezza e la complessità di struttura.
Sempre nell’ottica della semplificazione appare orientato il criterio o), in base al quale occorrerà “eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) dei relativi decreti legislativi”.
Altra novità fondamentale è l’abbandono del c.d. soft law ed il ritorno ad un unico regolamento attuativo.
Il disegno di legge prevede, infatti, che il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore della legge delega, è chiamato ad adottare un regolamento recante la disciplina esecutiva ed attuativa nelle seguenti materie:
- a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
- b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
- c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
- d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
- e) categorie di opere generali e specializzate;
- f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
- g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
- h) collaudo e verifica di conformità;
- i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
- l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- m) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
- n) lavori riguardanti i beni culturali.
Trattasi di materie che oggi formano, per la gran parte, oggetto di Linee Guida ANAC e che nel nuovo contesto che si sta delineando torneranno ad essere disciplinate mediante un regolamento.