ANAC: obbligatorio, nel project financing, dare evidenza in bando della prelazione
Si registra il primo caso di esercizio, da parte dell’ANAC, del potere ad essa attribuito dall’articolo 211, comma 1 ter d.lgs. 50/2016, in base al quale “l'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati”.
Il caso riguarda un bando di gara per l’affidamento, mediante project financing, di una concessione cimiteriale.
Si legge nel parere che in difformità rispetto all’art. 183, comma 15 d.lgs. 50/2016 nel bando non è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. Al riguardo, l’Autorità rammenta che il diritto di prelazione, riconosciuto dalla norma, è del tutto in linea con il diritto europeo, poiché l’amministrazione riconosce tale facoltà solo a seguito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, avviata con la pubblicazione di un bando, con il quale tutti i soggetti vengono messi al corrente dell’esistenza di tale diritto riconosciuto in capo al soggetto proponente del progetto iniziale. Tale preventiva informazione ai concorrenti in ordine al diritto di prelazione è pertanto da considerarsi ineludibile onere di trasparenza.
ANAC: rinvio dell’Albo dei commissari
Con Comunicato del Presidente in data 9 gennaio 2019, l’ANAC ha differito l'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 che era stabilita al 15 gennaio 2019.
Si legge nel Comunicato che l’Autorità, in attuazione della disposizione di cui all’art. 78, ha già adottato in modo completo la disciplina di riferimento, mediante l’adozione delle previste Linee guida, e ha predisposto il sistema informatico per l’iscrizione all’Albo già attivo in parte qua dal 10 settembre 2018 - e per l’estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici.
All’attualità il numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell’Albo ammonta a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultano completamente prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).
Tenuto conto dello stato di fatto delle iscrizioni presenti in Albo e del previsto numero di gare bandite annualmente che richiedono la nomina di commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77, allo stato, il numero degli esperti iscritti all’Albo non consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste.
In base a quanto sopra, tenuto conto, peraltro, che il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all’art. 77 per i casi di assenza e/o carenza di esperti, l’Autorità ritiene necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell’Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019.
Le criticità evidenziate hanno formato oggetto di segnalazione, ai sensi dell’art. 213, comma 2, lett. c) del Codice, al Governo e al Parlamento da parte dell’Autorità, con Atto di segnalazione n. 1 adottato il 9 gennaio 2019, con il quale si suggerisce una modifica dell’articolo 77 del Codice, mediante inserimento del comma 3-bis, dal seguente tenore “In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
ANAC: i servizi di pulizia sono ad “alta intensità di manodopera”
Con Deliberazione 19 dicembre 2018 n. 1183, l’ANAC ha affermato che i servizi di pulizia sono pacificamente qualificabili come servizi ad alta intensità di manodopera, secondo la definizione fornita dall’art. 50 d.lgs. n 50/2016, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 2014 del 2 maggio 2017; TAR Basilicata, sez. I, 27 settembre 2017 n. 612; Parere di precontenzioso n. 251 del 7 marzo 2018).
Osserva l’Autorità come tale impostazione trovi conferma nel bando - tipo n. 2 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, approvato con delibera n. 2 del 10 gennaio 2018, che prevede esclusivamente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò in quanto, come chiarito nella Relazione illustrativa, «i servizi di pulizia, che per la loro caratteristica ontologica di vedere impiegata un’elevata componente di forza lavoro rientrano sicuramente nei servizi ad alta intensità di manodopera, la cui definizione è data dall’art. 50, comma 1, del Codice, sono da aggiudicarsi obbligatoriamente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del Codice».